Art. 11 Informazione del pubblico in merito all’allegato
4.1 1 L’Ufficio federale dell’energia (UFE) valuta ogni anno i dati sul consumo di energia, sulle emissioni di CO2 e altre caratteristiche di tutte le automobili prodotte in serie immatricolate per la prima volta nel corso dell’anno precedente e informa il pubblico al riguardo. 2 L’Ufficio federale delle strade mette a disposizione i dati necessari a tal fine. 3 L’UFE crea banche dati ed elenchi che contengono le indicazioni di cui all’allegato 4.1 numeri 1–3 per tutte le automobili prodotte in serie attuali commercializzate o cedute. In particolare stila graduatorie secondo i criteri del consumo di energia e delle emissioni di CO2. A tal fine si basa sull’allegato II della direttiva 1999/94/CE18.19 4 L’UFE mette a disposizione su Internet le informazioni provenienti dalle banche dati e dagli elenchi di cui al capoverso 3 e le aggiorna periodicamente. 18 Direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove, GU L 12 del 18.1.2000, pag. 16; modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1137/2008, GU L 311 del 21.11.2008, pag. 1. 19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3469). |