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Ordinanza concernente le esigenze per l’efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (Ordinanza sull’efficienza energetica, OEEne)
del 1° novembre 2017 (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 8Documenti tecnici
1 Chi commercializza o cede impianti e apparecchi deve poter attestare tramite documenti tecnici che le esigenze disciplinate negli allegati 1.1–3.2 sono adempiute.
2 I documenti tecnici devono essere redatti in una lingua ufficiale svizzera o in inglese e in particolare devono contenere le seguenti indicazioni:
a.
tutti i dati necessari per identificare l’impianto o l’apparecchio in modo univoco;
b.
una descrizione generale dell’impianto o dell’apparecchio e dell’utilizzo previsto;
c.
i dati riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelle riguardanti gli aspetti di particolare importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni, i volumi e altre particolarità ed eventualmente i disegni del modello;
d.
le istruzioni per l’uso;
e.
un elenco delle norme applicate completamente o in parte e, sempre che non siano state applicate tali norme, una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare le esigenze fondamentali;
f.
i risultati delle misurazioni e dei calcoli svolti nell’ambito di una procedura di valutazione della conformità;
g.
i rapporti di omologazione allestiti dal fabbricante o i rapporti di omologazione allestiti da un servizio d’omologazione.
3 I documenti tecnici possono essere redatti in un’altra lingua se le informazioni necessarie alla loro valutazione sono fornite in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.
4 I documenti tecnici devono poter essere presentati durante dieci anni a decorrere dalla produzione dell’impianto o dell’apparecchio. Il termine comincia a decorrere dalla fabbricazione dell’ultimo esemplare di una serie.