Art. 4 Esigenze minime
1 Le esigenze minime relative al consumo di energia specifico, all’efficienza energetica e alle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di impianti e apparecchi sono disciplinate negli allegati 1.1–2.14.8 2 Le esigenze minime valgono anche per gli impianti e gli apparecchi che sono acquistati per uso proprio professionale. 8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 776). |