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Ordinanza concernente le esigenze per l’efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (Ordinanza sull’efficienza energetica, OEEne)
Art. 11Informazione del pubblico in merito all’allegato 4.1
1 L’Ufficio federale dell’energia (UFE) valuta ogni anno i dati sul consumo di energia, sulle emissioni di CO2 e altre caratteristiche di tutte le automobili prodotte in serie immatricolate per la prima volta nel corso dell’anno precedente e informa il pubblico al riguardo.
2 L’Ufficio federale delle strade mette a disposizione i dati necessari a tal fine.
3 L’UFE crea banche dati ed elenchi che contengono le indicazioni di cui all’allegato 4.1 numeri 1–3 per tutte le automobili prodotte in serie attuali commercializzate o cedute. In particolare stila graduatorie secondo i criteri del consumo di energia e delle emissioni di CO2. A tal fine si basa sull’allegato II della direttiva 1999/94/CE18.19
4 L’UFE mette a disposizione su Internet le informazioni provenienti dalle banche dati e dagli elenchi di cui al capoverso 3 e le aggiorna periodicamente.
18 Direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove, GU L 12 del 18.1.2000, pag. 16; modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1137/2008, GU L 311 del 21.11.2008, pag. 1.
19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3469).