Ordinanza
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Art. 13 Commercializzazione e cessione di pneumatici 27
Chi importa, commercializza o cede in Svizzera pneumatici di classe C1, C2 o C3 secondo il regolamento (UE) 2020/74028 deve soddisfare le esigenze definite nell’allegato 4.2.29 27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2020 6125). 28 Regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, sull’etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri, che modifica il regolamento (UE) 2017/1369 e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009, versione secondo GU L 177 del 5.6.2020, pag. 1, modificata con rettifica GU L 382 del 28.10.2021, pag. 52. 29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 819). |