Ordinanza
|
Art. 17a Disposizione transitoria relativa all’articolo 12 35
1Per le automobili che non dispongono ancora di valori ottenuti in base all’attuale procedura di misurazione secondo l’articolo 97 capoverso 5 OETV36, il DATEC può prevedere categorie di efficienza energetica proprie e un’etichettatura specifica. 2 Le disposizioni di cui all’articolo 12 capoverso 1 saranno rese note nel 2019 entro il 30 novembre ed entreranno in vigore il 1° gennaio 2020. 35 Introdotto dalla cifra I dell’O del 27 giu. 2018 (RU 2018 2671). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3469). |