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Ordinanza concernente gli esami genetici sull’essere umano (OEGU)
del 23 settembre 2022 (Stato 3 marzo 2023) (Stato 3 marzo 2023)
Art. 11Direzione del laboratorio
1 Il laboratorio deve disporre di un capo di laboratorio.
2 Il capo di laboratorio assume la responsabilità per:
a.
l’esecuzione degli esami e il rilascio del rapporto d’esame; il rilascio del rapporto d’esame non può essere delegato;
b.
il rispetto delle disposizioni di legge, in particolare di quelle di cui agli articoli 9–12, 14, 15 e 29 LEGU, nonché degli obblighi di cui agli articoli 4 e 19–28.
3 Il laboratorio deve designare un supplente del capo di laboratorio.
4 La funzione del capo di laboratorio può essere esercitata da più persone; in questo caso si devono definire i rispettivi ambiti di responsabilità.