Ordinanza
|
Art. 6 Nel campo dell’odontoiatria
1 I dentisti abilitati all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale possono prescrivere nel campo dell’odontoiatria i seguenti esami:
2 I dentisti possono prescrivere gli esami di cui al capoverso 1 soltanto se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 5 capoverso 2. 3 Il risultato dell’esame genetico deve essere comunicato alla persona interessata da un dentista abilitato a prescrivere l’esame. Il dentista può comunicare alla persona interessata solo i risultati rispondenti allo scopo dell’esame. |