Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordinanza concernente gli esami genetici sull’essere umano (OEGU)
del 23 settembre 2022 (Stato 3 marzo 2023) (Stato 3 marzo 2023)
Art. 61Esami genetici di materiale biologico modificato patologicamente in caso di malattie tumorali
1 Gli esami genetici di materiale biologico modificato patologicamente che sono eseguiti in caso di malattie tumorali e non servono a determinare caratteristiche ereditarie del patrimonio genetico sono esclusi dal campo d’applicazione della LEGU, se in base alla composizione del materiale biologico esaminato e alla procedura d’esame scelta si può presumere che non risulteranno informazioni eccedenti su caratteristiche ereditarie.
2 Il materiale biologico modificato patologicamente in caso di malattie tumorali comprende in particolare:
a.
tessuti, cellule o liquidi corporei modificati patologicamente o potenzialmente modificati patologicamente;
b.
cellule o loro componenti modificate patologicamente presenti nel sangue.
3 Se dagli esami genetici di materiale biologico modificato patologicamente che sono eseguiti in caso di malattie tumorali e non servono a determinare caratteristiche ereditarie del patrimonio genetico si può presumere che risulteranno informazioni eccedenti su caratteristiche ereditarie, si applicano gli articoli 3–5, 7–15, 27 e 56–58 LEGU.
4 In caso di esami di cui al capoverso 3, la persona interessata deve essere informata in modo comprensibile in particolare in merito:
a.
allo scopo e al tipo dell’esame;
b.
alle operazioni relative al campione e ai dati genetici durante e dopo l’esame, in particolare in relazione alla conservazione;
c.
alla possibilità che risultino informazioni eccedenti su caratteristiche ereditarie del patrimonio genetico;