Ordinanza
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Art. 68 Emolumenti
1 Gli emolumenti per le autorizzazioni e le attività di vigilanza secondo la presente ordinanza sono stabiliti nell’allegato 5. 2 L’UFSP può esigere un supplemento al massimo del 50 per cento dell’emolumento ordinario se è necessario un onere supplementare straordinario. 3 Per le altre prestazioni l’emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato. La tariffa oraria è compresa fra 90 e 200 franchi a seconda delle conoscenze specifiche richieste e della classe di funzione della persona incaricata. 4 L’emolumento per la valutazione dell’equivalenza di un titolo, compresa la decisione di cui all’articolo 12 capoverso 4, è disciplinato dall’articolo 54a capoversi 2 e 3 dell’ordinanza del 27 giugno 199515 sull’assicurazione malattie. 5 Gli emolumenti per l’attività del SAS nell’ambito della presente ordinanza sono disciplinati dall’ordinanza del 10 marzo 200616 sugli emolumenti della Segreteria di Stato dell’economia nel campo dell’accreditamento. 6 Per il resto si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 200417 sugli emolumenti. |