1 L’autorità competente rende noto dove possono essere consultati il rapporto, la valutazione del servizio della protezione dell’ambiente, i risultati di un’eventuale consultazione dell’UFAM, nonché la decisione, nella misura in cui quest’ultima concerna i risultati dell’esame. Restano salvi gli obblighi legali di tutela del segreto, come pure il diritto di consultare gli atti spettante alle organizzazioni legittimate a ricorrere ai sensi degli articoli 55 e 55f LPAmb.31
2 I documenti di cui al capoverso 1 possono essere consultati durante 30 giorni; restano salvi i termini derogatori previsti dalla procedura decisiva.
31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621).