Ordinanza
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Art. 6a
1 Se è accertato o prevedibile che la Svizzera sia interessata da effetti transfrontalieri notevoli di un progetto estero, per l’esercizio dei diritti e degli obblighi della Svizzera secondo la Convenzione di Espoo sono competenti:
2 L’autorità, che secondo l’articolo 5 capoverso 1 decide su un progetto per il quale è accertato o prevedibile che abbia effetti transfrontalieri notevoli, esercita anche i diritti e gli obblighi della Svizzera quale Parte di origine secondo la Convenzione di Espoo; i Cantoni possono attribuire diversamente le competenze per i progetti cantonali. L’autorità informa l’UFAM della notifica alla parte interessata. |