1 Se è accertato o prevedibile che la Svizzera sia interessata da effetti transfrontalieri notevoli di un progetto estero, per l’esercizio dei diritti e degli obblighi della Svizzera secondo la Convenzione di Espoo sono competenti:
a.
l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM):
1.
per il ricevimento della notifica dalla Parte di origine, e
2.
per l’inoltro dei pareri alla Parte di origine per i progetti per i quali in Svizzera dovrebbe decidere un’autorità cantonale;
b.
l’autorità competente secondo l’articolo 5 capoverso 1, che in Svizzera dovrebbe decidere sul progetto, per l’esercizio degli altri diritti e obblighi; se l’autorità competente secondo l’articolo 5 capoverso 1 è un’autorità cantonale, i Cantoni possono attribuire diversamente le competenze.
2 L’autorità, che secondo l’articolo 5 capoverso 1 decide su un progetto per il quale è accertato o prevedibile che abbia effetti transfrontalieri notevoli, esercita anche i diritti e gli obblighi della Svizzera quale Parte di origine secondo la Convenzione di Espoo; i Cantoni possono attribuire diversamente le competenze per i progetti cantonali. L’autorità informa l’UFAM della notifica alla parte interessata.