Ordinanza
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Art. 96 Tipo di dati personali trattati
1 Le autorità federali, le autorità cantonali di esecuzione e i terzi secondo gli articoli 55 e 60 LDerr sono autorizzati a trattare i dati personali necessari per adempiere gli obiettivi posti in virtù della legislazione sulle derrate alimentari. 2 Le autorità cantonali di esecuzione trattano i dati personali:
3 L’AFD tratta i dati personali necessari per il controllo dell’importazione, del transito e dell’esportazione di derrate alimentari e oggetti d’uso. 4 L’USAV tratta i dati personali necessari a svolgere i suoi compiti nell’ambito del coordinamento, dell’esecuzione, del rilascio di autorizzazioni, dell’analisi dei rischi e dell’informazione della popolazione, nonché a gestire situazioni di emergenza e crisi. 5 I terzi trattano i dati personali necessari all’esecuzione dei loro controlli, della loro attività di certificazione e dei compiti a loro delegati secondo l’articolo 55 LDerr. |