Ordinanza
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Art. 108 Obbligo di pagare emolumenti
1 Chi sollecita un controllo ufficiale, l’emissione di una decisione o una prestazione di un’autorità federale deve pagare un emolumento. Gli esborsi sono calcolati separatamente. 2 Le autorità federali riscuotono emolumenti per i controlli ufficiali soltanto se questi ultimi hanno dato adito a contestazioni. 3 Le autorità federali e, se concedono la reciprocità, le autorità dei Cantoni e dei Comuni non devono pagare emolumenti se chiedono prestazioni per se stesse. 4 Sempre che la presente ordinanza non contenga un disciplinamento speciale, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 200442 sugli emolumenti. 42 RS 172.041.1 |