Ordinanza
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Art. 118 Disposizioni transitorie
1 Il diploma federale di chimico delle derrate alimentari è equiparato al DCDA, il diploma federale di ispettore delle derrate alimentari e il diploma federale di controllore delle derrate alimentari è equiparato al DCA. 2 Chi ha iniziato la formazione di chimico, ispettore delle derrate alimentari o controllore delle derrate alimentari prima del 1° luglio 2020 può continuarla e completarla secondo il diritto anteriore entro il 30 giugno 2021. 3 In casi eccezionali l’attività di ispettore delle derrate alimentari, di controllore delle derrate alimentari o di analista ufficiale responsabile può essere esercitata anche da persone che non sono in possesso di un DCA, a condizione che vi sia il consenso dell’USAV e siano soddisfatte le seguenti condizioni:
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