Ordinanza
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Art. 23 Autorità di esecuzione
1 L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)23 esegue i controlli ufficiali su derrate alimentari, oggetti d’uso, materie prime, prodotti intermedi, semilavorati, prodotti di partenza e sostanze destinate alla produzione di derrate alimentari al momento dell’importazione, del transito e dell’esportazione. 2 Per la sua attività può avvalersi delle autorità cantonali di esecuzione. 3 In casi particolari, segnatamente quando il controllo ufficiale delle derrate alimentari o degli oggetti d’uso necessita di analisi di laboratorio o solleva questioni complesse, l’UDSC e il servizio veterinario di confine possono delegare la loro attività di controllo, compresa la campionatura, alle autorità cantonali di esecuzione. 4 Nei casi secondo il capoverso 3 è compito delle autorità cantonali di esecuzione determinare i parametri da analizzare, prendere la decisione definitiva, ordinare le misure necessarie e riscuotere gli emolumenti. 23 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). |