Ordinanza
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Art. 27 Esame della merce
1 Al momento dell’importazione l’ UDSC esamina a campione se la merce corrisponde ai requisiti della legislazione sulle derrate alimentari. 2 L’esame della merce deve avvenire in un luogo provvisto delle necessarie infrastrutture di controllo e in cui è possibile eseguire le analisi in maniera regolare, prelevare un numero di campioni adeguato alla gestione dei rischi e manipolare le derrate alimentari in maniera ineccepibile dal punto di vista igienico. |