Ordinanza
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Art. 34 Riconoscimento come azienda esportatrice e sorveglianza
1 L’USAV può riconoscere un’azienda come azienda esportatrice, se il Paese di destinazione lo richiede ai fini dell’importazione. 2 Le autorità cantonali di esecuzione sorvegliano le aziende esportatrici. |