Ordinanza
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Art. 36 Controlli al momento dell’esportazione
1 Le autorità di esecuzione possono confiscare le merci destinate all’esportazione che sono manifestamente nocive per la salute. 2 Gli articoli 27, 28 e 30 capoversi 1 lettere a e b e capoverso 2 si applicano per analogia al controllo al momento dell’esportazione. |