Ordinanza
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Art. 51 Presenza e collaborazione del responsabile della merce
1 I campioni sono prelevati, nei limiti del possibile, in presenza del responsabile della merce. 2 Le autorità di esecuzione possono richiedere al responsabile o al suo rappresentante presente sul posto di fornire informazioni, giustificativi e documentazioni e vincolarlo a partecipare alla campionatura. |