Ordinanza
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Art. 53 Rapporto sulla campionatura
1 Per ogni campionatura è elaborato un rapporto sulla campionatura con i seguenti dati:
2 Se disponibili vanno inoltre annotati:
3 Per particolari campionature come i campioni di acqua possono essere elaborati rapporti sulla campionatura semplificati. Per il prelievo di più campioni nello stesso luogo, come ad esempio posti di raccolta all’interno di depositi o presso grossisti, possono essere elaborati rapporti collettivi. 4 Per la campionatura al momento dell’importazione, del transito o dell’esportazione, l’USAV può prevedere un rapporto sulla campionatura semplificato. 5 L’autorità di esecuzione e, se presente, il responsabile della merce firmano il rapporto sulla campionatura. 6 L’autorità di esecuzione attesta con la sua firma che il campione è stato prelevato secondo le prescrizioni, che non vi è stato nessuno scambio e che il rapporto sulla campionatura corrisponde ai fatti. 7 Il responsabile della merce conferma con la sua firma la correttezza del rapporto sulla campionatura. Se si rifiuta di firmare, l’autorità di esecuzione annota nel rapporto sulla campionatura il rifiuto e l’eventuale motivazione. 8 Se dopo l’analisi di campioni decide misure, l’autorità di esecuzione consegna al responsabile, assieme alla decisione, il rapporto sulla campionatura. |