Ordinanza
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Art. 62 Principi
1 Il personale che esegue i controlli ufficiali deve essere adeguatamente formato nel proprio ambito di competenza, affinché possa svolgere i propri compiti con competenza ed eseguire i controlli ufficiali in modo coerente. Tiene costantemente aggiornate le proprie conoscenze all’interno del proprio ambito di competenza; la frequentazione dei corsi della Confederazione e dei Cantoni è obbligatoria. 2 Le autorità competenti sviluppano e attuano i programmi di formazione. 3 Soltanto le persone che dispongono di una delle formazioni menzionate nella presente ordinanza possono essere incaricate dei controlli ufficiali nel Cantone. 4 L’USAV e l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini organizzano congiuntamente corsi destinati alle persone incaricate del controllo alla frontiera. Provvedono affinché il contenuto di questi corsi corrisponda allo stato più recente della tecnica e della scienza. 5 Le persone che controllano le aziende di sezionamento con un’autorizzazione di cui all’articolo 21 ODerr32, devono disporre di un attestato di capacità di veterinario ufficiale secondo l’ordinanza del 16 novembre 201133 concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico. 32 RS 817.02 33 RS 916.402 |