Ordinanza
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Art. 88 Formazione preliminare teorica
1 La comprova della formazione preliminare teorica può essere prodotta con:
2 Il diploma di cui al capoverso 1 lettera a deve essere stato rilasciato da una scuola universitaria ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 della legge federale del 30 settembre 201138 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero o da una scuola universitaria straniera riconosciuta o accreditata dallo Stato. 3 In casi eccezionali la comprova della formazione preliminare teorica può essere prodotta anche con altri attestati di bachelor. L’USAV decide in merito al riconoscimento su richiesta della CE. |