Ordinanza
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Art. 92 Risultato
1 Le materie d’esame di cui all’articolo 90 capoverso 2 lettere b−d sono valutate singolarmente con «superato/non superato». 2 L’esame di diploma di cui all’articolo 90 è valutato complessivamente con «superato/non superato». 3 L’esame di diploma è superato se risultano superati tutti gli ambiti d’esame secondo l’articolo 90 capoverso 2. 4 L’USAV comunica al candidato il risultato sotto forma di decisione. |