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Art. 12 Sorveglianza e coordinamento dell’esecuzione
1 L’USAV sorveglia l’esecuzione nei Cantoni. 2 Dopo aver sentito le autorità può emanare direttive sul coordinamento dell’esecuzione. 3 Se per un ambito più autorità sono incaricate dell’organizzazione o dell’esecuzione di controlli o altre attività ufficiali, tali autorità si coordinano tra loro. |