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Art. 50 Piani di campionatura e procedure di campionatura singola
1 Le autorità di esecuzione possono prelevare un campione singolo o diversi campioni secondo un piano di campionatura, a meno che i metodi di cui all’allegato 5 non dispongano diversamente. 2 Per i lotti possono essere prelevati diversi campioni secondo un piano di campionatura, in particolare se:
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