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Art. 70 Formazione
1 La formazione di assistente specializzato ufficiale dura per ciascuna delle attività di cui all’allegato 9 almeno un mese. Si svolge presso un laboratorio cantonale sotto la direzione del chimico cantonale. È fatto salvo il capoverso 3. 2 La formazione include:
3 In aggiunta occorre concludere la formazione di cui all’articolo 79 capoverso 2 lettera a. 4 Gli emolumenti per la formazione sono disciplinati nell’allegato 4 numero 4.3. |