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Art. 89 Formazione ed esperienza professionale richiesta
1 La formazione per il DCDA include le seguenti materie:
2 È eseguita dall’USAV e dai chimici cantonali. 3 L’iscrizione alla formazione deve essere inviata all’USAV. 4 Gli emolumenti per la formazione sono disciplinati nell’allegato 4 numero 4.2. 5 Il candidato deve comprovare almeno due anni di esperienza professionale:
6 In casi eccezionali la comprova della necessaria esperienza professionale può essere prodotta anche in altro modo. L’USAV decide in merito al riconoscimento su richiesta della CE. |