Ordinanza
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Art. 1 Oggetto
1 La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le prestazioni ufficiali dell’Ufficio federale dello sport (UFSPO). Essa non si applica alle prestazioni commerciali ai sensi dell’articolo 29 LPSpo. 2 Per prestazioni ufficiali si intendono le prestazioni che l’UFSPO deve effettuare nel quadro del mandato legale per la promozione dello sport e dell’attività fisica. |