Ordinanza
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Art. 3 Aliquote degli emolumenti
1 Per le seguenti decisioni e prestazioni sono riscossi emolumenti; questi sono calcolati in base al tempo impiegato e stabiliti secondo il quadro tariffario qui appresso:
2 Per un’attestazione oppure per un secondo o successivo sollecito è riscosso un emolumento forfettario di 100 franchi. 3 Per informazioni, consulenze e chiarimenti su istanze che si riferiscono alla legislazione sulla vigilanza, sopralluoghi e per prestazioni o decisioni affini è riscosso un emolumento calcolato in base al tempo impiegato. 4 Per decisioni e prestazioni di urgenza straordinaria gli emolumenti possono essere al massimo raddoppiati eccedendo, se del caso, gli importi più elevati previsti dal quadro tariffario di cui al capoverso 1. |