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Art. 7 Rinuncia alla riscossione degli emolumenti, riduzione e condono di emolumenti
1 La Segreteria generale del DDPS decide sulla rinuncia alla riscossione di emolumenti giusta l’articolo 3 capoverso 2 OgeEm7 nonché sul differimento, sulla riduzione e sul condono giusta l’articolo 13 OgeEm. 2 I Cantoni, i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico non pagano emolumenti se anch’essi non riscuotono alcun emolumento dalla Confederazione per prestazioni fornite contemporaneamente oppure se, invece dell’emolumento, forniscono un’adeguata controprestazione. |