Ordinanza
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Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza disciplina la riscossione di emolumenti per decisioni e prestazioni del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), comprese le rappresentanze svizzere all’estero (rappresentanze). Il DFAE riscuote emolumenti nei seguenti settori:
2 Sono riservate le seguenti normative di diritto speciale in materia di emolumenti:
3 Per quanto la presente ordinanza non preveda una regolamentazione specifica, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 200410 sugli emolumenti. 3 [RU 2005 5239. RU 2016 2577all. n. I 1]. Vedi ora gli art. 24 a 29 dell’O del 17 giu. 2016 sulla cittadinanza (RS 141.01). 5 Il titolo è stato adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019. 7 RS 143.5 10 RS 172.041.1 |