Ordinanza
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Art. 12 Aiuti in caso di privazione della libertà
1 Per gli aiuti prestati in caso di privazione della libertà di cui all’articolo 57 OSEst13 non è richiesto alcun anticipo o pagamento anticipato. 2 Al termine della detenzione il DFAE esamina i costi che possono essere fatturati alla persona interessata. Esso considera se quest’ultima:
13 RS 195.11 |