Ordinanza
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Art. 13 Aiuti in caso di rapimento e presa di ostaggi a sfondo politico o terroristico
1 Le persone che hanno dato prova di negligenza pagano, per gli aiuti in caso di rapimento e presa di ostaggi a sfondo politico o terroristico:
2 Le persone elencate di seguito pagano esclusivamente le spese personali direttamente imputabili:
3 Le seguenti persone sono esentate dall’obbligo di pagamento degli emolumenti se il rapimento o la presa di ostaggi avviene nell’ambito di un soggiorno per ragioni di servizio:
4 Per gli aiuti in caso di rapimento e presa di ostaggi non è emessa alcuna fattura intermedia. |