Ordinanza
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Art. 2 Obbligo di versare gli emolumenti e calcolo
1 Le persone fisiche e giuridiche devono pagare un emolumento per le decisioni e le prestazioni del DFAE. 2 Per quanto la presente ordinanza non preveda una regolamentazione specifica, gli emolumenti sono fissati in ragione del tempo impiegato. La tariffa è di 75 franchi svizzeri per ogni mezz’ora iniziata. 3 L’emolumento comprende inoltre il rimborso delle spese per gli esborsi sostenuti dal DFAE in relazione a decisioni e prestazioni. Vi rientrano in particolare:
4 Per le prestazioni al di fuori dell’orario di lavoro può essere riscosso un supplemento fino al 50 per cento dell’emolumento ordinario. Per gli esborsi non è previsto alcun supplemento. |