Ordinanza
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Art. 1 Principio e campo d’applicazione
1 L’Ufficio federale di polizia (fedpol) riscuote emolumenti per:
2 La presente ordinanza non si applica alle decisioni emanate e alle prestazioni fornite da fedpol in virtù dei seguenti atti normativi:
4 Il titolo è stato adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019. 7 Introdotta dal n. I dell’O dell’11 gen. 2017, in vigore dal 1° feb. 2017 (RU 2017 245). 8 Introdotta dal n. I dell’O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 981). |