Ordinanza
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Art. 17 Indennità per prestazioni non previste
1 Il Servizio SCPT fissa, per ciascun caso specifico e in funzione del tempo impiegato, l’importo delle indennità per le prestazioni cui non si applica alcun importo forfettario. 2 Su richiesta del Servizio SCPT, le persone obbligate a collaborare inoltrano previamente un preventivo di massima e successivamente un conteggio particolareggiato dell’onere sostenuto. In entrambi documentano il tempo impiegato per quarti d’ora specificando l’attività svolta. 3 Il Servizio SCPT stabilisce l’importo dell’indennità in base al conteggio delle persone obbligate a collaborare, tenendo tuttavia conto unicamente dell’80 per cento dell’onere commisurato alla complessità e alla portata del mandato. 4 Le indennità coprono l’80 per cento dell’onere in termini di tempo e di mezzi tecnici considerato. |