Ordinanza
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Art. 5 Fatturazione
1 Il Servizio SCPT fattura all’autorità che ha disposto la sorveglianza gli emolumenti e le indennità dopo aver trasmesso il proprio mandato alle persone obbligate a collaborare. 2 Subito dopo aver confermato l’esecuzione del mandato o aver fornito l’informazione richiesta, le persone obbligate a collaborare sono autorizzate a fatturare al Servizio SCPT le prestazioni fornite. 3 Stilano una fattura dettagliata per ogni mese civile e la trasmettono al Servizio SCPT entro il quindicesimo giorno lavorativo del mese successivo. 4 Se a una misura di sorveglianza partecipano più persone obbligate a collaborare, l’indennità è versata alla persona incaricata dal Servizio SCPT. 5 Per la fatturazione vanno rispettate le prescrizioni del Servizio SCPT concernenti la forma e il contenuto della fattura nonché le modalità di trasmissione. Il Servizio SCPT mette a disposizione delle persone obbligate a collaborare i relativi modelli. |