Ordinanza
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Art. 22 Emolumenti per l’abilitazione dei conducenti di veicoli motore e per la formazione dei periti esaminatori 5556
1 I conducenti di veicoli motore sono tenuti a versare i seguenti emolumenti:57
1bis Per l’ammissione di categorie speciali è riscosso un emolumento in funzione del tempo impiegato.61 2 ...62 3 È riscossa una parte adeguata delle spese per la formazione di periti esaminatori organizzata dall’UFT o su suo mandato. 55 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° apr. 2001 (RU 2001 1081). 56 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 20131643). 57 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 20131643). 58 Abrogata dal n. I dell’O del 28 feb. 2007, con effetto dal 15 mar. 2007 (RU 2007 617). 59 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 20131643). 60 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 20131643). 61 Introdotto dal n. I dell’O del 28 feb. 2007, in vigore dal 15 mar. 2007 (RU 2007 617). 62 Abrogato dal n. I dell’O del 28 feb. 2007, con effetto dal 15 mar. 2007 (RU 2007 617). |