Ordinanza
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Art. 16 Matricola degli aeromobili
1 Per l’iscrizione nella matricola degli aeromobili e per le attestazioni, sono riscossi gli emolumenti seguenti:
2 Per la cancellazione e l’iscrizione di un cambiamento di proprietario o d’esercente, è riscossa la metà dell’emolumento fissato nel capoverso 1 lettera b. 3 Se un aeromobile è cancellato d’ufficio dalla matricola degli aeromobili, non sono riscossi emolumenti. 4 Per l’autorizzazione a iscrivere un aeromobile nella matricola degli aeromobili ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 dell’ordinanza del 14 novembre 197317 sulla navigazione aerea (ONA) è riscosso un emolumento di 600 franchi. 5 Quando riprende i documenti che erano rimasti presso l’UFAC, l’esercente versa un emolumento di 60 franchi per aeromobile e di 120 franchi per un’intera flotta. 6 Per l’esame e l’approvazione di un programma di manutenzione, un emolumento è calcolato secondo il tempo impiegato nei limiti di un quadro tariffario da 90 a 7000 franchi.18 7 Per gli interventi di vigilanza corrente di un aeromobile iscritto nella matricola degli aeromobili è riscosso un emolumento annuo alla fine dell’anno civile come segue:19
8 Se i documenti di bordo sono depositati ininterrottamente durante almeno sei mesi di un anno civile o un aeromobile è cancellato entro i primi sei mesi di un anno civile, è riscossa la metà dell’emolumento fissato nel capoverso 7.20 9 In caso di iscrizione di un aeromobile entro il primo semestre dell’anno civile è riscossa la metà dell’emolumento fissato al capoverso 7. In caso di iscrizione dopo il primo semestre dell’anno civile non è riscosso alcun emolumento.21 15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 feb. 2021, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 83). 16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 feb. 2021, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 83). 17 RS 748.01 18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5413). 19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 feb. 2021, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 83). 20 Introdotto dal n. I dell’O del 10 nov. 2010 (RU 2010 5413). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 feb. 2021, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 83). 21 Introdotto dal n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411). |