Ordinanza
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Art. 17 Imprese di progettazione e prova di capacità di progettazione 22
1 Per l’approvazione di un’impresa di progettazione e per la vigilanza nonché per la certificazione della capacità di progettazione mediante procedure alternative, gli emolumenti sono direttamente riscossi dall’AESA. 2 Per il riconoscimento e la vigilanza corrente di imprese di progettazione di aeromobili, motori, eliche e parti di aeromobili che non rientrano nelle competenze dell’AESA, gli emolumenti sono riscossi dall’UFAC secondo il tempo impiegato. 22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411). |