Ordinanza
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Art. 29c Esaminatori aeromedici e centri aeromedici 42
1 Per la nomina e l’istituzione di un esaminatore aeromedico (Aero Medical Examiner, AME) è riscosso un emolumento pari a 5000 franchi. 2 Per la certificazione e la sorveglianza di un centro aeromedico (Aero Medical Centre, AeMC) è riscosso un emolumento secondo il tempo impiegato nei limiti di un quadro tariffario da 100 a 40 000 franchi per prestazione. 3 L’UFAC può condonare integralmente o in parte gli emolumenti di cui ai capoversi 1 e 2, nella misura in cui la nomina e l’istituzione di un AME o la certificazione e l’esercizio di un AeMC siano nell’interesse dell’UFAC o non costituiscano un onere eccessivo per l’UFAC. 42 Introdotto dal n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411). |