Ordinanza
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Art. 30 Licenze del personale aeronavigante
1 Per il trattamento di licenze per il personale aeronavigante, sono riscossi gli emolumenti seguenti:
2 Per il trattamento di una domanda per il rilascio o il rinnovo di un riconoscimento di licenze estere di pilota per l’esercizio di un aeromobile immatricolato in Svizzera («Certificate of Validation») è riscosso un emolumento di 230 franchi. 49 3 Per ogni atto di gestione del dossier, un emolumento può essere riscosso secondo il tempo impiegato. L’importo massimo ammonta a 120 franchi. 45 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 feb. 2021, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 83). 46 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 feb. 2021, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 83). 47 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411). 48 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 feb. 2021, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 83). 49 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5413). |