Ordinanza
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Art. 4 Esenzione dagli emolumenti
1 Per il rilascio di concessioni e di autorizzazioni alle imprese estere di trasporti aerei non sono riscossi emolumenti, a condizione che lo Stato estero in questione accordi la reciprocità. 2 Un’autorizzazione speciale per l’uso dello spazio aereo è accordata gratuitamente agli Stati terzi, se è data la reciprocità, e alle Nazioni unite. |