Ordinanza
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Art. 49 Emolumenti per gli impianti
1 Per gli impianti dell’infrastruttura aeronautica, gli emolumenti sono riscossi secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente:
2 Per il trattamento di una domanda per l’approvazione di progetti secondo i criteri della tecnica aeronautica ai sensi dell’articolo 29 OSIA, un emolumento è calcolato secondo il tempo impiegato nei limiti di un quadro tariffario da 150 a 10 000 franchi. 75 RS 748.131.1 |