Ordinanza
|
Art. 5 Calcolo degli emolumenti
1 Laddove le disposizioni della presente ordinanza non prevedono una somma forfettaria, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato, all’occorrenza nei limiti del quadro tariffario. 2 La tariffa oraria ammonta a 100–200 franchi a seconda delle conoscenze necessarie del personale che si occupa del dossier. 3 In singoli casi, l’emolumento può essere condonato o ridotto in funzione dell’interesse e del beneficio dell’assoggettato nonché del pubblico interesse. 4 L’UFAC può esentare dagli emolumenti i servizi federali qualora siano essi stessi beneficiari della prestazione.6 6 Introdotto dal n. I dell’O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5413). |