Ordinanza
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Art. 6 Supplementi 7
Per le prestazioni o le decisioni che, su domanda dell’assoggettato o per sua colpa, richiedono un onere amministrativo straordinario o che sono eseguite urgentemente o al di fuori del consueto orario di lavoro, possono essere riscossi supplementi fino al 50 per cento dell’emolumento, ma pari ad almeno 100 franchi. 7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411). |