Art. 1 Campo di applicazione
1 La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni e le prestazioni dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) emanate o fornite sulla base:
2 La presente ordinanza non si applica alla riscossione di emolumenti per le decisioni e le prestazioni emanate o fornite direttamente dall’Agenzia per la sicurezza aerea (AESA) o su sua richiesta dall’UFAC (art. 14 cpv. 1 e art. 17).4 3 Se su richiesta dell’UFAC un’autorità estera ha fornito una prestazione all’estero a favore di un’impresa svizzera, gli emolumenti corrispondenti sono integralmente a carico di quest’ultima. 3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4411). 4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5413). |