Ordinanza
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Art. 217
Le competenti autorità cantonali possono autorizzare la costruzione o la trasformazione di edifici per effettivi che superano quelli di cui agli articoli 2 e 3 o, nel caso di una comunità aziendale o di una comunità aziendale settoriale, che superano quelli di cui all’articolo 4 soltanto se l’UFAG ha precedentemente autorizzato effettivi più elevati in conformità dell’articolo 5, 10 o 12. 7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023704). |